Tra le varie misure varate dal Governo con il Decreto rilancio c’è anche l’attesissimo ecobonus 110% che ha il duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile.

Tutti ne parlano ma c’è anche tanta confusione, cerchiamo di chiarirci un po’ le idee. 

Alcuni interventi di riqualificazione energetica, capaci di conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, e gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Detta così sembra interessante, ma se a questo aggiungiamo che potrebbe essere l’impresa incaricata di svolgere i lavori ad usufruire del credito di imposta, praticando al cliente uno sconto in fattura del 100% diventa davvero allettante.

Hanno diritto al beneficio sia le persone fisiche che   i condomìni che decidano di svolgere interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica in un periodo compreso tra 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Ecobonus 110% e sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, ma anche alle unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari.

La maxi detrazione è prevista per il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie efficienti, l’installazione di fotovoltaico, colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica.